31.07.2015
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Inpgi:rispettate come sempre le procedure previste
da leggi e regolamenti
Con riferimento alle osservazioni formulate in merito alla regolarità
della procedura adottata in occasione della realizzazione
dell’operazione di disinvestimento di alcune quote di partecipazione in
fondi comuni di investimento, attuata con l’adozione delle Delibere
Presidenziali n. 121, 148 e 154 del 2015, debitamente ratificate dal
Consiglio di Amministrazione nella giornata del 27 luglio u.s., si
sottolinea che tale iter procedimentale è pienamente conforme a quanto
previsto dalle norme regolamentari vigenti nel regime ordinamentale
dell’Istituto.
Premesso che l’attività posta in essere si è resa necessaria per
garantire il reperimento della liquidità finanziaria destinata
essenzialmente all’erogazione delle prestazioni agli iscritti (e,
pertanto, all’assolvimento delle funzioni istituzionali), le modalità di
attuazione della procedura di disinvestimento – disposta con Delibera
Presidenziale, acquisito il parere del Presidente della Commissione
consultiva Bilancio, Finanza, Programmazione e investimenti,
successivamente sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione - hanno puntualmente ottemperato quanto previsto in
materia dal relativo Regolamento di Amministrazione – approvata dai
Ministeri Vigilanti - che all’art. 14 dispone che l’acquisto e
l’alienazione di valori mobiliari sia effettuato secondo le regole della
trattativa privata e al successivo art. 15 disciplina l’esercizio delle
funzioni del Presidente in tema di Immobili e Valori Mobiliari,
statuendo che “Il Presidente dispone in materia di: ……. ; 2.3) acquisto,
alienazione e permuta di valori mobiliari, allorché l'attesa della
decisione del Consiglio di Amministrazione possa arrecare pregiudizio
agli interessi dell'Istituto; ….; 2.5) nei casi sopraindicati, le
delibere presidenziali sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima riunione utile e, comunque, non oltre
sessanta giorni dalla loro adozione.”.
Nel caso di specie, è evidente che ricorrevano le condizioni di
necessità e urgenza richieste dal Regolamento, posto che tale operazione
è stata finalizzata, come detto, al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie per consentire all’Istituto di erogare tra
l’altro le prestazioni previdenziali agli iscritti.
Tale circostanza, peraltro, colloca la fattispecie al di fuori del
contesto disciplinato da una specifica Delibera del Consiglio di
Amministrazione – n. 38 del 2012 – che prevede invece che il Presidente
possa disporre l’effettuazione di operazioni di sottoscrizione o
disinvestimento di quote di fondi comuni di investimento “nell’ambito
dell’attuazione del piano annuale di impiego dei fondi disponibili”
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ratificato dal Consiglio
Generale e divenuto esecutivo, “previo parere della Commissione
Bilancio, Finanza, Programmazione ed Investimenti Mobiliari o, almeno,
del suo Presidente, sentiti i componenti della Commissione”.
L’operazione, infatti, non è stata posta in essere nell’ambito delle
politiche di investimento di fondi rientranti nelle disponibilità
finanziarie dell’ente – sulle quali è legittimo si esprima la relativa
Commissione Consultiva, con le modalità descritte - ma – piuttosto – per
fronteggiare esigenze di liquidità immediata da destinare principalmente
al pagamento delle prestazioni. Di conseguenza, non ricorrevano le
condizioni per dare attuazione alla specifica procedura codificata nella
citata delibera n. 38/2012 e, quindi, l’acquisizione del parere del
Presidente Commissione Bilancio, Finanza, Programmazione ed Investimenti
Mobiliari – non necessaria - è avvenuta in funzione dell’apporto
particolarmente qualificato del suo contributo e in ossequio ad uno
spirito di condivisione trasparente delle scelte gestionali.
In tale contesto, inoltre, è stato acquisito – come sempre - lo
specifico parere dell’advisor esterno incaricato di valutare i profili
di rischio dei titoli in portafoglio, che ha contribuito ad orientare le
scelte adottate con le delibere presidenziali in relazione alla
selezione e individuazione dei titoli da dismettere.
Quanto, infine, all’asserita esistenza di una presunta “limitazione” di
natura quantitativa (circa 78 mila euro) relativamente alle somme
oggetto di tale operazione di disinvestimento, è appena il caso di
accennare al fatto che tale ipotesi è evidentemente frutto di un
equivoco, posto che l’art. 16 – richiamato dai commentatori – disciplina
non la materia della vendita dei titoli e valori mobiliari
(regolamentata, come detto, dagli art. 14 e 15, collocati nel Capo I,
titolo II, del Regolamento stesso) ma la diversa materia dei “Beni
Mobili e Servizi” (arredi, strumenti, apparecchiature, veicoli, ecc,
debitamente registrati come cespiti), disciplinata dalle norme contenute
nel Capo II del predetto Regolamento e, come tale, non trova la benché
minima applicazione nel caso di specie.
In conclusione, risulta pacifico che l’iter procedurale posto in essere
– si sottolinea ancora una volta – per conseguire la liquidità
necessaria a fare fronte agli impegni istituzionali dell’ente,
consistenti prevalentemente nell’erogazione delle prestazioni
previdenziali in favore degli iscritti, è stato correttamente istruito
dagli uffici e formalmente e sostanzialmente realizzato dal Presidente e
dal Consiglio di Amministrazione in perfetta adesione a criteri di
scrupoloso rispetto delle norme regolamentari che disciplinano tale
materia.
Mimma Iorio
Direttore Generale Inpgi