15.06.2015
- INPGI, GESTIONE SEPARATA -
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI DA ATTIVITA’ GIORNALISTICA
AUTONOMA “LIBERO PROFESSIONALE” CONSEGUITI NEL 2014
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per
attività giornalistica autonoma nel corso del 2014 deve essere trasmessa
all’Inpgi entro il 31 luglio 2015. Sono tenuti alla comunicazione tutti
i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno
abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
• con Partita IVA;
• come attività “occasionale”;
• come partecipazione in società semplici o in associazioni tra
professionista;
• con cessione di diritto d’autore.
Si fa presente, altresì, che sono tenuti alla comunicazione anche coloro
i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica
libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli
adempimenti contributivi per l’anno 2014.
Si ricorda che non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale
i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente
nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono
interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini
dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il
giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con
cui svolge la professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via
telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dal
15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Si ricorda che nei casi in cui
l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al
31/07/2015, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata
comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario
identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero
di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati
personali.
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del Regolamento della Gestione separata
INPGI (approvato con ministeriale prot. 36/0001537/MA004.A007 del
30/01/2013) dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta
- a decorrere dall’anno 2013 - il riconoscimento di un’anzianità
contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo
importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti
inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento
pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma
3, della legge n. 233/1990 (per il 2014 pari quindi a 15.516,35 euro).
In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità
assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è
riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni
caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e
l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di
un’anzianità pari a 12 mesi.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per
la comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni
presenti nella sezione “Gestione Separata” del sito dell’Istituto,
http://www.inpgi.it/node/1018.