13.04.2010 -
La Federazione Nazionale
della Stampa ha
sottoscritto, il 30
marzo 2010, due accordi
con l’Unione della
Stampa Periodica
Italiana (USPI) per la
regolamentazione di
alcune specifiche figure
professionali in regime
di lavoro subordinato e
per la regolamentazione
delle prestazioni di
lavoro giornalistico in
regime di autonomia o di
parasubordinazione. Nel
primo caso (lavoro
subordinato), sono state
individuate e
redazionalizzate due
qualifiche già presenti
nel contratto Fieg-Fnsi.
Si tratta del
“collaboratore fisso”,
denominato nell’accordo
con l’Uspi
“collaboratore
redazionale”, che
mantiene tutte le
specifiche già previste
nel contratto Fieg-Fnsi
e del “pubblicista nelle
redazioni decentrate”,
che è stato inserito
mantenendo le stesse
caratteristiche, anche
di prestazione oraria,
nelle redazioni centrali
dei periodici. L’accordo
si applica alle testate
periodiche a diffusione
locale (quando non siano
collegate ad aziende
editrici di quotidiani o
di periodici nazionali)
e alle testate
periodiche nazionali no
profit (sempre quando
non siano collegate con
aziende editrici di
quotidiani o gruppi
editoriali nazionali).
L’accordo non prevede la
regolamentazione dei
rapporti di lavoro
giornalistici a tempo
pieno. Nelle norme
transitorie, tuttavia,
le parti si sono
impegnate a concordare
entro sei mesi la
regolamentazione
economica e normativa
dei rapporti di lavoro a
tempo pieno nelle
testate periodiche a
diffusione locale che
abbiano una periodicità
settimanale o
plurisettimanale. Tale
normativa potrà essere
limitata anche a
specifiche aree
territoriali. Il secondo
accordo, relativo alle
prestazioni di lavoro
autonomo, prevede
specifiche garanzie per
i collaboratori
coordinati e
continuativi (co.co.co.)
e per i lavoratori
autonomi (free lance).
In entrambi i casi sono
stati definiti i
compensi minimi.
VERBALE DI ACCORDO
In Roma il 30 marzo 2010
tra
l’USPI (Unione Stampa
Periodica Italiana)
rappresentata da
Francesco Saverio Vetere
(Segretario Generale),
Antonio Barbierato
(Presidente), Mario
Negri(Presidente
Onorario), Giancarlo
Cinoglossi, Manuela
Dradi e Roberto Massimo,
assistiti da Daniele
Longo, Vittorio Volpi e
Domenico Bellantoni e la
FNSI (Federazione
Nazionale della Stampa
Italiana) rappresentata
dal Segretario Generale
Franco Siddi, capo
delegazione, dal
Presidente Roberto
Natale, da Fabio
Azzolini, Guido Besana,
Pier Sandro Devecchi,
Luigi Falleri, Enrico
Ferri, Marco Gardenghi,
Carlo Parisi, Paolo
Perucchini, Luigi
Ronsisvalle, Giovanni
Rossi, Daniela
Stigliano, Domenico
Tedeschi e Anna Lucia
Visca, assistiti dal
Direttore Giancarlo
Tartaglia, è stato
sottoscritto il presente
accordo per la
regolamentazione di
specifiche prestazioni
lavorative dei
giornalisti
professionisti e
pubblicisti, in regime
di lavoro subordinato,
che non comportino
vincolo di orario o che
siano tenuti ad una
prestazione non
eccedente, di norma, un
orario settimanale di 24
ore.
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si
applica nelle testate
periodiche di
informazione, comunque
non collegate ad aziende
che editano quotidiani o
società editrici di
periodici nazionali,
edite o trasmesse con
qualunque mezzo,
rappresentate dall’USPI,
quando abbiano
diffusione locale,
nonché nelle testate
periodiche a
diffusione nazionale,
comunque non collegate
con aziende editrici di
quotidiani o con gruppi
editoriali nazionali,
quando siano no profit.
Le testate rappresentate
dall’Uspi escluse
dall’ambito di cui al
comma precedente
potranno richiedere
l’applicazione del
presente verbale di
accordo. La competenza a
decidere, con delibera
unanime
sull’accoglimento della
richiesta, spetta alla
Commissione paritetica
nazionale di cui al
successivo articolo 13.
Art. 2
COLLABORATORE
REDAZIONALE
Si intende per
collaboratore
redazionale il
giornalista,
professionista o
pubblicista, che presti
la sua opera nella
redazione di un
periodico senza vincolo
di orario e di
prestazione quotidiana
purché sussistano
continuità di
prestazione, vincolo di
dipendenza e
responsabilità di un
servizio. Sussiste
continuità di
prestazione allorquando
il collaboratore
redazionale assicuri una
prestazione non
occasionale rivolta a
soddisfare le esigenze
formative o informative
del periodico. Sussiste
vincolo di dipendenza
allorquando l’impegno
del collaboratore
redazionale non venga
meno in relazione agli
obblighi legati alla
specifica prestazione e
alle esigenze di
produzione del
periodico. Sussiste
responsabilità di un
servizio allorquando al
collaboratore
redazionale sia affidata
la responsabilità di uno
specifico impegno
lavorativo con carattere
di continuità. Il
collaboratore
redazionale ha diritto
ad una retribuzione
mensile proporzionata
all’impegno di frequenza
della collaborazione e
alla natura, importanza
e impegno lavorativo
della prestazione. Tale
retribuzione non
puòessere inferiore a
quella fissata nella
tabella allegata. Il
collaboratore
redazionale ha, inoltre,
diritto a percepire nel
mese di dicembre una
tredicesima mensilità
pari ai 30/26esimi della
retribuzione dello
stesso mese. Ha anche
diritto ad un periodo di
ferie di quattro
settimane.
Art. 3
PUBBLICISTA
Ai giornalisti che
abbiano lo status
professionale di
pubblicisti ai sensi
della legge
professionale 3.2.1963
n. 69, assunti per
prestare la loro opera
in un periodico con
orario settimanale di
lavoro non inferiore
alle 18 ore e non
superiore alle 24 ore
ripartite secondo gli
obblighi
specificatamente
concordati, è
riconosciuta una
retribuzione mensile
secondo la tabella
allegata.
Il pubblicista assunto
ai sensi del presente
articolo ha, inoltre,
diritto:
1) per ogni anno di
servizio prestato ad un
periodo di ferie
retribuite pari a:
- 26 giorni lavorativi
per coloro che hanno
un’anzianità aziendale
fino a 5 anni;
- 30 giorni lavorativi
per coloro che hanno
un’anzianità aziendale
di oltre 5 anni.
2) a percepire nel mese
di dicembre una
tredicesima mensilità
pari ai 30/26esimi della
retribuzione dello
stesso mese.
3) in caso di
prestazione lavorativa
domenicale e/o festiva
ad 1/26° della
retribuzione mensile
maggiorato del 55% in
aggiunta alla
retribuzione stessa,
ovvero alla sola
maggiorazione del 55% ed
al riposo compensativo.
4) In sostituzione delle
festività soppresse, di
cui all’art.1 della
legge 5.3.1977 n. 54 ed
a seguito del D.P.R.
25.12.1985, n.792,
saranno concessi 4
giorni di
permessi individuali
retribuiti.
Art. 4
ASSUNZIONE E PERIODO DI
PROVA
L’assunzione del
giornalista per i
rapporti previsti ai
sensi dell’art. 2 e 3
del presente accordo
deve risultare da atto
scritto rilasciato al
momento della sua
entrata in servizio.
All’atto dell’assunzione
potrà essere convenuto
per iscritto un periodo
di prova non superiore a
tre mesi. Durante tale
periodo il rapporto di
lavoro potrà essere
risolto da ciascuna
delle parti senza
preavviso e con la sola
corresponsione del
compenso dovuto al
giornalista per il
periodo del servizio
prestato. Quando il
rapporto sia divenuto
definitivo, il servizio
prestato durante il
periodo di prova verrà
computato a tutti gli
effetti nella
determinazione
dell’anzianità di
servizio. Il periodo di
prova non è rinnovabile
in alcun caso.
Art. 5
AUMENTI PERIODICI DI
ANZIANITÀ
Ai giornalisti assunti
ai sensi degli artt. 2 e
3 del presente accordo
spetta,
indipendentemente da
qualsiasi aumento di
merito, una
maggiorazione di
anzianità aziendale
dello stipendio mensile
fino a un massimo di 7
scatti biennali. Tale
maggiorazione sarà pari
al 3% del minimo
tabellare. Gli aumenti
periodici di anzianità
decorrono dal primo
giorno del mese
immediatamente
successivo a quello in
cui si compie il biennio
di anzianità.
Art. 6
INFORTUNIO E MALATTIA
In caso di infortunio o
malattia riconosciuta al
collaboratore
redazionale o al
pubblicista non in prova
sarà conservato il posto
di lavoro sino alla
raggiunta
idoneità con
corresponsione della
retribuzione intera per
i primi 6 mesi di
assenza e di metà di
essa per i successivi 6
mesi. Il predetto
trattamento economico
cesserà qualora il
giornalista con più
periodi di malattia
raggiunga in complesso
durante 36 mesi
consecutivi un periodo
di assenza di 15 mesi.
Qualora dopo il periodo
di assenza di 15 mesi il
giornalista abbia
prestato effettiva
attività lavorativa per
un periodo di 12 mesi
avrà diritto a percepire
la retribuzione intera.
L’assenza per malattia o
infortunio deve essere
comunicata
immediatamente al datore
di lavoro salvo casi di
giustificato
impedimento. A richiesta
dell’azienda il
giornalista è tenuto a
esibire il certificato
medico. In caso di
permanente inidoneità
fisica al lavoro
giornalistico,
constatata da
enti pubblici o da
istituti specializzati
di diritto pubblico,
l’azienda potrà
risolvere il rapporto di
lavoro corrispondendo al
giornalista il
trattamento di fine
rapporto e l’indennità
di mancato preavviso.
Art. 7
MATRIMONIO E MATERNITÀ
Al collaboratore
redazionale e al
pubblicista che
contragga matrimonio è
dovuto, in occasione
delle nozze, un congedo
matrimoniale retribuito
di 15 giorni.Nessun
compenso sostitutivo è
dovuto a coloro che
rinuncino
volontariamente a tutto
o a parte di detto
permesso. La giornalista
che, in caso di
gravidanza o a seguito
di parto, chieda la
risoluzione del rapporto
di lavoro ha diritto
alla corresponsione
dell’indennità di
mancato preavviso (così
come prevista
dall’art.8) aumentata di
una mensilità, oltre che
del trattamento di fine
rapporto. Durante i
periodi di assenza
obbligatoria dal lavoro
per gravidanza e
puerperio le giornaliste
hanno diritto alla
retribuzione intera,
fatta deduzione di
quanto percepiscono
dall’Inpgi o da altri
istituti previdenziali
per atti di previdenza
ai quali l’azienda è
tenuta per disposizione
di legge.
Art. 8
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Al momento della
risoluzione del rapporto
di lavoro ove la
risoluzione sia attivata
dal datore di lavoro
(con l’esclusione
dell’ipotesi di giusta
causa), il giornalista
ha diritto a percepire
il trattamento di fine
rapporto secondo le
disposizioni della legge
29 maggio 1982 n. 297 e
all’indennità di mancato
preavviso nella misura
di tre mensilità di
retribuzione quando
abbia un’anzianità
aziendale di almeno 24
mesi o nella misura di
due mensilità quando
abbia
un’anzianità aziendale
inferiore a 24 mesi. Il
giornalista non potrà
abbandonare l’azienda
senza dare il preavviso
di due mesi.
L’inosservanza di tale
disposizione darà
diritto all’editore di
avere un’indennità
equivalente all’importo
della retribuzione
correlativa al periodo
di preavviso per il
quale è mancata la
prestazione del
giornalista.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano di
aver inteso convenire
che data la particolare
natura del rapporto
giornalistico in caso di
recesso del rapporto da
parte dell’editore è da
escludersi la
possibilità di un
periodo di preavviso
lavorato.
Art. 9
INPGI
L’azienda provvede
all’apertura delle
posizioni previdenziali
e al versamento
all’INPGI (Istituto
Nazionale di Previdenza
dei Giornalisti
Italiani) dei relativi
contributi per tutti i
giornalisti assunti ai
sensi del presente
accordo. È costituito un
comitato di
coordinamento tra USPI,
FNSI e INPGI con il
compito di monitorare
l’andamento di
applicazione del
presente accordo, la
regolarità contributiva
delle aziende ed
esaminare le
problematiche di natura
previdenziale del
settore che dovessero
emergere nel corso della
vigenza dell’accordo
stesso.
Art. 10
PENSIONE COMPLEMENTARE
I giornalisti assunti ai
sensi del presente
accordo possono, su
richiesta, aderire al
Fondo di Pensione
Complementare dei
Giornalisti Italiani.
L’iscrizione al Fondo
deve essere notifica
all’azienda dal singolo
giornalista interessato.
Con l’iscrizione il
giornalista destina alla
pensione complementare
l’importo annuo del
trattamento di fine
rapporto maturato in
azienda dalla data di
iscrizione al Fondo. In
aggiunta al TFR il
giornalista può
destinare al Fondo un
contributo della propria
retribuzione mensile in
misura percentuale.
Quando tale contributo
sia pari o comunque
superiore allo 0,10%
della retribuzione,
l’azienda è tenuta a
versare un contributo a
suo carico pari all’1%
della retribuzione
mensile. È compito
dell’azienda provvedere
alle trattenute mensili
e ai versamenti al
Fondo, secondo le
modalità previste dal
Fondo stesso.
Art. 11
ASSICURAZIONE INFORTUNI
I giornalisti assunti ai
sensi del presente
accordo o i loro aventi
causa, indicati
nell’art.4 del
Regolamento di
attuazione deliberato
dall’INPGI d’intesa con
la FNSI, hanno diritto
alla copertura
assicurativa in caso di
infortunio sul lavoro
nelle misure indicate
dal Regolamento. Per il
finanziamento dei
trattamenti previsti e
degli oneri connessi le
aziende verseranno all’INPGI
con modalità analoghe a
quelle previste per le
assicurazioni sociali
obbligatorie un
contributo mensile di €
11,88. Per la
valutazione delle
invalidità e dei
relativi gradi nonché
per la liquidazione
delle indennità si
applicano le tabelle e
le norme del regolamento
di attuazione deliberate
dal Consiglio di
Amministrazione dell’Inpgi.
Art. 12
RAPPRESENTANZA SINDACALE
Nelle aziende editoriali
di periodici che abbiano
alle proprie dipendenze
esclusivamente
giornalisti regolati dal
presente accordo la
rappresentanza sindacale
degli stessi deve essere
composta con i seguenti
criteri:
- un Fiduciario di
redazione nelle aziende
che occupano da 5 fino a
10 giornalisti;
- un Comitato di
redazione composto da 2
giornalisti nelle
aziende che occupano più
di 10 giornalisti
dipendenti e fino a 20;
- un Comitato di
redazione composto da 3
giornalisti nelle
aziende che occupano più
di 20 giornalisti.
È compito della
rappresentanza
sindacale:
a) mantenere il
collegamento con
l’Associazione Regionale
di Stampa e i
giornalisti dipendenti
dell’azienda;
b) vigilare
sull’applicazione del
presente accordo;
c) tentare la
conciliazione delle
controversie sorte tra
le parti;
d) esprimere pareri e
formulare proposte sulla
struttura informativa
dell’impresa, sulle sue
iniziative e su ogni
iniziativa aziendale che
possa recare pregiudizio
alle specifiche
prerogative dei
giornalisti. Nelle
aziende che occupano
meno di 5 giornalisti i
predetti compiti sono
affidati su richiesta
dei giornalisti
all’Associazione
Regionale di Stampa, ove
ha sede l’azienda. Il
Fiduciario e il Comitato
di redazione sono eletti
dall’assemblea di
redazione alla quale
partecipano con diritto
di voto tutti i
giornalisti
collaboratori
redazionali e
pubblicisti.
La nomina del Comitato
di redazione o del
Fiduciario deve essere
notificata all’azienda e
alla Commissione
paritetica nazionale.
Tutela sindacale
Nelle aziende con oltre
10 giornalisti
dipendenti, coloro che
ricoprono una carica
sindacale ai sensi del
presente articolo non
possono essere
licenziati o trasferiti
senza il nullaosta della
Commissione paritetica
nazionale. Tale tutela è
estesa ai dirigenti
delle Associazioni
regionali di stampa
nonché ai componenti del
Consiglio Nazionale
della Federazione
Nazionale della Stampa
Italiana.
Art. 13
COMMISSIONE PARITETICA
NAZIONALE
E COLLEGIO DI
CONCILIAZIONE
Le parti costituiscono
una Commissione
paritetica nazionale
formata da 3
rappresentanti dell’USPI
e 3 rappresentanti della
FNSI (che terrà conto
delle proprie
rappresentanze
territoriali) alla quale
è demandata la gestione
applicativa del presente
accordo. Il parere della
Commissione può essere
richiesto dal singolo
giornalista o dalla
singola azienda qualora
a livello aziendale
dovessero insorgere
difformità
interpretative sul
presente accordo. La
Commissione funge anche,
ai sensi dell’art.410
del C.P.C., da Collegio
nazionale per la
conciliazione delle
controversie, con il
compito di promuovere
untentativo di
composizione delle
vertenze di lavoro prima
di adire le vie
giudiziarie con
esclusione del
contenzioso relativo
alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
Art. 14
TRATTENUTA QUOTE
SINDACALI
Le aziende in quanto
espressamente delegate
per iscritto dai singoli
giornalisti tratterranno
sulla retribuzione
mensile dei medesimi
l’aliquota dello 0,30% a
titolo di quota di
servizio per assistenza
contrattuale a favore
dell’organizzazione
sindacale di categoria
stipulante.
Art. 15
VALIDITÀ E DURATA
Il presente accordo ha
valore nel territorio
della Repubblica
Italiana ed ha durata
biennale. Ha decorrenza
dal 1° aprile 2010 e
avrà validità fino al 31
marzo 2012. Alla sua
scadenza, qualora non
sia stato ancora
rinnovato, troveranno
applicazione le
disposizioni di cui
all’accordo
interconfederale 23
luglio 1993 relative
all’indennità di vacanza
contrattuale. Qualora
non venisse disdetto da
una delle parti
contraenti, almeno 4
mesi prima della
scadenza, si intenderà
rinnovato di anno in
anno.
NORME TRANSITORIE
Art. 1
RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO PIENO
Entro 6 mesi
dall’entrata in vigore
del presente accordo le
parti si impegnano a
concordare la
regolamentazione
economica e normativa
dei rapporti di lavoro
dei giornalisti
(professionisti e
pubblicisti) chiamati a
prestare attività
quotidiana e a tempo
pieno (36 ore a
settimana) nelle testate
periodiche di
informazione locale, che
abbiano periodicità di
pubblicazione
settimanale o
plurisettimanale, anche,
eventualmente, con
riferimento a specifiche
aree territoriali.
Art. 2
ASSISTENZA INTEGRATIVA
SANITARIA
Nell’arco temporale di
vigenza del presente
accordo le parti si
impegnano a formalizzare
misure di integrazione
sanitaria, a favore dei
giornalisti di cui
agliartt. 2 e 3, sulla
base delle diverse
articolazioni che
dovessero essere
realizzate dalla Casagit.
TABELLA DEI MINIMI DI
STIPENDIO
(comprensivi dell’ex
indennità di
contingenza)
Minimo
aprile 2010
Minimo
aprile 2011
Collaboratore
Redazionale € 1.300,00 €
1.300,00
Pubblicista (24 ore) €
1.260,00 € 1.300,00
Federazione Nazionale
Unione Stampa
Stampa Italiana
Periodica Italiana
VERBALE DI ACCORDO
In Roma il 30 marzo 2010
tra
l’USPI (Unione Stampa
Periodica Italiana)
rappresentata da
Francesco Saverio Vetere
(Segretario Generale),
Antonio Barbierato
(Presidente), Mario
Negri (Presidente
Onorario), Giancarlo
Cinoglossi, Manuela
Dradi e Roberto Massimo,
assistiti da Daniele
Longo, Vittorio Volpi e
Domenico Bellantoni e la
FNSI (Federazione
Nazionale della Stampa
Italiana) rappresentata
dal Segretario Generale
Franco Siddi, capo
delegazione, dal
Presidente Roberto
Natale, da Fabio
Azzolini, Guido Besana,
Pier Sandro Devecchi,
Luigi Falleri, Enrico
Ferri, Marco Gardenghi,
Carlo Parisi, Paolo
Perucchini, Luigi
Ronsisvalle, Giovanni
Rossi, Daniela
Stigliano, Domenico
Tedeschi e Anna Lucia
Visca, assistiti dal
Direttore Giancarlo
Tartaglia, è stato
sottoscritto il presente
accordo per la
regolamentazione delle
prestazioni lavorative
dei giornalisti
professionisti e
pubblicisti in regime di
lavoro autonomo o
para-subordinato, ad
integrazione di quanto
previsto dagli artt.
2222 e seguenti del C.C.
e che collaborino con
testate periodiche edite
o trasmesse con
qualunque mezzo
rappresentate dall’USPI.
Il presente accordo si
applica nelle testate
periodiche di
informazione, comunque
non collegate ad aziende
che editano quotidiani o
società editrici di
periodici nazionali,
edite o trasmesse con
qualunque mezzo,
rappresentate dall’USPI,
quando abbiano
diffusione locale,
nonché nelle testate
periodiche a diffusione
nazionale, comunque non
collegate con aziende
editrici di quotidiani o
con gruppi editoriali
nazionali, quando siano
no profit.
Le testate rappresentate
dall’Uspi escluse
dall’ambito di cui al
comma precedente
potranno richiedere
l’applicazione del
presente verbale di
accordo. La competenza a
decidere, con delibera
unanime
sull’accoglimento della
richiesta, spetta alla
Commissione paritetica
nazionale di cui
all’articolo 13
dell’accordo sul lavoro
subordinato stipulato in
pari data.
COLLABORATORI COORDINATI
E CONTINUATIVI
(CO.CO.CO.)
Le parti, preso atto che
ai sensi dell’art. 61
del decreto legislativo
10 settembre 2003 n. 276
è possibile stipulare
con i giornalisti, siano
essi professionisti o
pubblicisti, contratti
di collaborazione
coordinata e
continuativa, convengono
che gli stessi siano
sottoposti alla seguente
disciplina nel settore
dei periodici. Art. 1
Il rapporto di
collaborazione
coordinata e
continuativa deve
risultare da atto
scritto e contenere le
seguenti indicazioni:
1) data di inizio della
collaborazione;
2) indicazione dei tempi
e delle modalità della
prestazione richiesta;
3) tipo di prestazione
richiesta (articoli,
servizi fotografici,
servizi grafici, servizi
giornalistici);
4) durata del rapporto
di collaborazione,
quando essa sia a tempo
determinato;
5) specificazione del
corrispettivo
concordato;
6) dati identificativi
del collaboratore e
dell’azienda.
Art. 2
Il collaboratore
coordinato e
continuativo ha diritto
ad un compenso, che
dovrà essere erogato con
cadenza mensile,
proporzionato alla
quantità e qualitàdella
sua prestazione e
tenendo presente la
tabella A) allegata.
Art. 3
Qualora la
collaborazione abbia ad
oggetto la prestazione
di articoli e servizi,
gli stessi dovranno
essere pubblicati con la
firma dell’autore, salvo
patto contrario
precedentemente
concordato. Ogni
modifica o integrazione
potrà essere apportata
soltanto con il consenso
dell’autore.
Art. 4
L’azienda provvede
all’apertura della
posizione previdenziale
di ogni collaboratore
coordinato e
continuativo presso l’Inpgi
e al versamento dei
relativi contributi di
legge, effettuando la
trattenuta della quota
contributiva a carico
del giornalista. Al
momento della stipula
del contratto il
giornalista è tenuto a
comunicare all’azienda
se risulti assicurato
presso altra forma di
previdenza obbligatoria
o se sia pensionato.
Art. 5
In caso di malattia o
infortunio il
collaboratore coordinato
e continuativo dovrà
darne immediata
comunicazione
all’azienda. La malattia
e l’infortunio
determinano per tutta la
loro durata la
sospensione del rapporto
di collaborazione.
Art. 6
Le parti costituiscono
un Collegio a livello
nazionale per le
conciliazioni delle
controversie di natura
economico-normativa che
dovessero sorgere tra i
collaboratori e le
singole aziende in
relazione
all’applicazione della
presente disciplina. Il
Collegio sarà composto
di tre membri, di cui
due di nomina delle
singole parti ed uno,
con funzione di
presidente nominato di
intesa tra le parti
stesse.
Il Collegio ha il
compito di promuovere un
tentativo di
composizione delle
vertenze prima di adire
le vie giudiziarie.
Ciascuna parte
interessata alla
definizione della
controversia è tenuta a
richiedere il tentativo
di conciliazione tramite
l’organizzazione
sindacale di
appartenenza, che ne
darà a sua volta
comunicazione all’altra
parte interessata,
contestualmente alla
comunicazione al
Collegio.
Il Collegio di
conciliazione convoca le
parti per il tentativo
obbligatorio di
conciliazione entro e
non oltre quindici
giorni dalla data di
ricevimento della
richiesta.
COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI
Qualora sia richiesta ad
un giornalista,
professionista o
pubblicista, una
prestazione
professionale, la stessa
dovrà essere retribuita
tenendo presente le
tariffe definite dalla
tabella B) allegata.
Ogni compenso dovrà
essere erogato entro
trenta giorni dalla
consegna dell’articolo o
del servizio richiesti.
VALIDITÀ E DURATA
Il presente accordo ha
valore nel territorio
della Repubblica
Italiana ed ha durata
biennale. Ha decorrenza
dal 1° aprile 2010 e
avrà validità fino al 31
marzo 2012.
Qualora non venisse
disdetto da una delle
parti contraenti almeno
4 mesi prima della
scadenza, si intenderà
rinnovato di anno in
anno.
TABELLA A)
COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI COORDINATE
E CONTINUATIVE
Retribuzione minima
annua per i
collaboratori coordinati
e continuativi
1) Per almeno 2
collaborazioni al mese €
2.200,00
2) Per almeno 4
collaborazioni al mese €
4.400,00
3) Per almeno 8
collaborazioni al mese €
8.700,00
4) Per almeno 14
collaborazioni al mese €
11.800,00
TABELLA B)
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
A) Periodici con
tiratura oltre 250.000
copie
1) Notizia (o foto) €
33,00
2) Articolo € 171,00
3) Servizio (o servizio
fotografico) € 342,00
B) Periodici con
tiratura da 100.000 fino
a 250.000 copie
1) Notizia (o foto) €
30,00
2) Articolo € 159,00
3) Servizio (o servizio
fotografico) € 318,00
C) Periodici con
tiratura da 40.000 a
100.000 copie
1) Notizia (o foto) €
29,00
2) Articolo € 148,00
3) Servizio (o servizio
fotografico) € 214,00
D) Periodici con
tiratura da 10.000 a
40.000 copie
1) Notizia (o foto) €
28,00
2) Articolo € 93,00
3) Servizio (o servizio
fotografico) € 122,00
E) Periodici con
tiratura fino a 10.000
copie
1) Notizia (o foto) €
25,00
2) Articolo € 60,00
3) Servizio (o servizio
fotografico) € 93,00
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