ACCORDO FNSI-USPI PER IL LAVORO GIORNALISTICO NELLE TESTATE PERIODICHE A DIFFUSIONE LOCALE E NELLE TESTATE PERIODICHE NAZIONALI NO PROFIT

 


13.04.2010 - La Federazione Nazionale della Stampa ha sottoscritto, il 30 marzo 2010, due accordi con l’Unione della Stampa Periodica Italiana (USPI) per la regolamentazione di alcune specifiche figure professionali in regime di lavoro subordinato e per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro giornalistico in regime di autonomia o di parasubordinazione. Nel primo caso (lavoro subordinato), sono state individuate e redazionalizzate due qualifiche già presenti nel contratto Fieg-Fnsi. Si tratta del “collaboratore fisso”, denominato nell’accordo con l’Uspi “collaboratore redazionale”, che mantiene tutte le specifiche già previste nel contratto Fieg-Fnsi e del “pubblicista nelle redazioni decentrate”, che è stato inserito mantenendo le stesse caratteristiche, anche di prestazione oraria, nelle redazioni centrali dei periodici. L’accordo si applica alle testate periodiche a diffusione locale (quando non siano collegate ad aziende editrici di quotidiani o di periodici nazionali) e alle testate periodiche nazionali no profit (sempre quando non siano collegate con aziende editrici di quotidiani o gruppi editoriali nazionali). L’accordo non prevede la regolamentazione dei rapporti di lavoro giornalistici a tempo pieno. Nelle norme transitorie, tuttavia, le parti si sono impegnate a concordare entro sei mesi la regolamentazione economica e normativa dei rapporti di lavoro a tempo pieno nelle testate periodiche a diffusione locale che abbiano una periodicità settimanale o plurisettimanale. Tale normativa potrà essere limitata anche a specifiche aree territoriali. Il secondo accordo, relativo alle prestazioni di lavoro autonomo, prevede specifiche garanzie per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e per i lavoratori autonomi (free lance). In entrambi i casi sono stati definiti i compensi minimi.

 

VERBALE DI ACCORDO
In Roma il 30 marzo 2010
tra
l’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresentata da Francesco Saverio Vetere (Segretario Generale), Antonio Barbierato (Presidente), Mario Negri(Presidente Onorario), Giancarlo Cinoglossi, Manuela Dradi e Roberto Massimo, assistiti da Daniele Longo, Vittorio Volpi e Domenico Bellantoni e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) rappresentata dal Segretario Generale Franco Siddi, capo delegazione, dal Presidente Roberto Natale, da Fabio Azzolini, Guido Besana, Pier Sandro Devecchi, Luigi Falleri, Enrico Ferri, Marco Gardenghi, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle, Giovanni Rossi, Daniela Stigliano, Domenico Tedeschi e Anna Lucia Visca, assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia, è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione di specifiche prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti, in regime di lavoro subordinato, che non comportino vincolo di orario o che siano tenuti ad una prestazione non eccedente, di norma, un orario settimanale di 24 ore.
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si applica nelle testate periodiche di informazione, comunque non collegate ad aziende che editano quotidiani o società editrici di periodici nazionali, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall’USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelle testate periodiche a
diffusione nazionale, comunque non collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit. Le testate rappresentate dall’Uspi escluse dall’ambito di cui al comma precedente potranno richiedere l’applicazione del presente verbale di accordo. La competenza a decidere, con delibera unanime sull’accoglimento della richiesta, spetta alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo articolo 13.
Art. 2
COLLABORATORE REDAZIONALE
Si intende per collaboratore redazionale il giornalista, professionista o pubblicista, che presti la sua opera nella redazione di un periodico senza vincolo di orario e di prestazione quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Sussiste continuità di prestazione allorquando il collaboratore redazionale assicuri una prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative del periodico. Sussiste vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore redazionale non venga meno in relazione agli obblighi legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione del periodico. Sussiste responsabilità di un servizio allorquando al collaboratore redazionale sia affidata la responsabilità di uno specifico impegno lavorativo con carattere di continuità. Il collaboratore redazionale ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione e alla natura, importanza e impegno lavorativo della prestazione. Tale retribuzione non puòessere inferiore a quella fissata nella tabella allegata. Il collaboratore redazionale ha, inoltre, diritto a percepire nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari ai 30/26esimi della retribuzione dello stesso mese. Ha anche diritto ad un periodo di ferie di quattro settimane.
Art. 3
PUBBLICISTA
Ai giornalisti che abbiano lo status professionale di pubblicisti ai sensi della legge professionale 3.2.1963 n. 69, assunti per prestare la loro opera in un periodico con orario settimanale di lavoro non inferiore alle 18 ore e non superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati, è riconosciuta una retribuzione mensile secondo la tabella allegata.
Il pubblicista assunto ai sensi del presente articolo ha, inoltre, diritto:
1) per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuite pari a:
- 26 giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino a 5 anni;
- 30 giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 5 anni.
2) a percepire nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari ai 30/26esimi della retribuzione dello stesso mese.
3) in caso di prestazione lavorativa domenicale e/o festiva ad 1/26° della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% ed al riposo compensativo.
4) In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art.1 della legge 5.3.1977 n. 54 ed a seguito del D.P.R. 25.12.1985, n.792, saranno concessi 4 giorni di
permessi individuali retribuiti.
Art. 4
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA
L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensi dell’art. 2 e 3 del presente accordo deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua
entrata in servizio. All’atto dell’assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a tre mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo del servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso.

Art. 5
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Ai giornalisti assunti ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente accordo spetta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione di anzianità aziendale dello stipendio mensile fino a un massimo di 7 scatti biennali. Tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Art. 6
INFORTUNIO E MALATTIA
In caso di infortunio o malattia riconosciuta al collaboratore redazionale o al pubblicista non in prova sarà conservato il posto di lavoro sino alla raggiunta
idoneità con corresponsione della retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 6 mesi. Il predetto trattamento economico cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 36 mesi consecutivi un periodo di assenza di 15 mesi. Qualora dopo il periodo di assenza di 15 mesi il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi avrà diritto a percepire la retribuzione intera. L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente al datore di lavoro salvo casi di giustificato impedimento. A richiesta dell’azienda il giornalista è tenuto a esibire il certificato medico. In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro giornalistico, constatata da
enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso.

Art. 7
MATRIMONIO E MATERNITÀ
Al collaboratore redazionale e al pubblicista che contragga matrimonio è dovuto, in occasione delle nozze, un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni.Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso. La giornalista che, in caso di gravidanza o a seguito di parto, chieda la risoluzione del rapporto di lavoro ha diritto alla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso (così come prevista dall’art.8) aumentata di una mensilità, oltre che del trattamento di fine rapporto. Durante i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall’Inpgi o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di legge.
Art. 8
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ove la risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297 e all’indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia
un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato.
Art. 9
INPGI
L’azienda provvede all’apertura delle posizioni previdenziali e al versamento all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) dei relativi contributi per tutti i giornalisti assunti ai sensi del presente accordo. È costituito un comitato di coordinamento tra USPI, FNSI e INPGI con il compito di monitorare l’andamento di applicazione del presente accordo, la regolarità contributiva delle aziende ed esaminare le problematiche di natura previdenziale del settore che dovessero emergere nel corso della vigenza dell’accordo stesso.
Art. 10
PENSIONE COMPLEMENTARE
I giornalisti assunti ai sensi del presente accordo possono, su richiesta, aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. L’iscrizione al Fondo deve essere notifica all’azienda dal singolo giornalista interessato. Con l’iscrizione il giornalista destina alla pensione complementare l’importo annuo del trattamento di fine rapporto maturato in azienda dalla data di iscrizione al Fondo. In aggiunta al TFR il giornalista può destinare al Fondo un contributo della propria retribuzione mensile in misura percentuale. Quando tale contributo sia pari o comunque superiore allo 0,10% della retribuzione, l’azienda è tenuta a versare un contributo a suo carico pari all’1% della retribuzione mensile. È compito dell’azienda provvedere alle trattenute mensili e ai versamenti al Fondo, secondo le modalità previste dal Fondo stesso.
Art. 11
ASSICURAZIONE INFORTUNI
I giornalisti assunti ai sensi del presente accordo o i loro aventi causa, indicati nell’art.4 del Regolamento di attuazione deliberato dall’INPGI d’intesa con la FNSI, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro nelle misure indicate dal Regolamento. Per il finanziamento dei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende verseranno all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie un contributo mensile di € 11,88. Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi nonché per la liquidazione delle indennità si applicano le tabelle e le norme del regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi.
Art. 12
RAPPRESENTANZA SINDACALE
Nelle aziende editoriali di periodici che abbiano alle proprie dipendenze esclusivamente giornalisti regolati dal presente accordo la rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con i seguenti criteri:

- un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 5 fino a 10 giornalisti;
- un Comitato di redazione composto da 2 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti e fino a 20;
- un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 20 giornalisti.
È compito della rappresentanza sindacale:
a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda;
b) vigilare sull’applicazione del presente accordo;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa, sulle sue iniziative e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti. Nelle aziende che occupano meno di 5 giornalisti i predetti compiti sono affidati su richiesta dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, ove ha sede l’azienda. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti collaboratori redazionali e pubblicisti.
La nomina del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazionale.
Tutela sindacale
Nelle aziende con oltre 10 giornalisti dipendenti, coloro che ricoprono una carica sindacale ai sensi del presente articolo non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta della Commissione paritetica nazionale. Tale tutela è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Art. 13
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
E COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
Le parti costituiscono una Commissione paritetica nazionale formata da 3 rappresentanti dell’USPI e 3 rappresentanti della FNSI (che terrà conto delle proprie rappresentanze territoriali) alla quale è demandata la gestione applicativa del presente accordo. Il parere della Commissione può essere richiesto dal singolo giornalista o dalla singola azienda qualora a livello aziendale dovessero insorgere difformità interpretative sul presente accordo. La Commissione funge anche, ai sensi dell’art.410 del C.P.C., da Collegio nazionale per la conciliazione delle controversie, con il compito di promuovere untentativo di composizione delle vertenze di lavoro prima di adire le vie giudiziarie con esclusione del contenzioso relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 14
TRATTENUTA QUOTE SINDACALI
Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l’aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore dell’organizzazione sindacale di categoria stipulante.
Art. 15
VALIDITÀ E DURATA
Il presente accordo ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed ha durata biennale. Ha decorrenza dal 1° aprile 2010 e avrà validità fino al 31 marzo 2012. Alla sua scadenza, qualora non sia stato ancora rinnovato, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 23 luglio 1993 relative all’indennità di vacanza contrattuale. Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti, almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.
NORME TRANSITORIE
Art. 1
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo le parti si impegnano a concordare la regolamentazione economica e normativa dei rapporti di lavoro dei giornalisti (professionisti e pubblicisti) chiamati a prestare attività quotidiana e a tempo pieno (36 ore a settimana) nelle testate periodiche di informazione locale, che abbiano periodicità di pubblicazione settimanale o plurisettimanale, anche, eventualmente, con riferimento a specifiche aree territoriali.
Art. 2
ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA
Nell’arco temporale di vigenza del presente accordo le parti si impegnano a formalizzare misure di integrazione sanitaria, a favore dei giornalisti di cui agliartt. 2 e 3, sulla base delle diverse articolazioni che dovessero essere realizzate dalla Casagit.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
(comprensivi dell’ex indennità di contingenza)
Minimo
aprile 2010
Minimo
aprile 2011
Collaboratore Redazionale € 1.300,00 € 1.300,00
Pubblicista (24 ore) € 1.260,00 € 1.300,00
Federazione Nazionale Unione Stampa
Stampa Italiana Periodica Italiana

VERBALE DI ACCORDO
In Roma il 30 marzo 2010
tra
l’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresentata da Francesco Saverio Vetere (Segretario Generale), Antonio Barbierato (Presidente), Mario Negri (Presidente Onorario), Giancarlo Cinoglossi, Manuela Dradi e Roberto Massimo, assistiti da Daniele Longo, Vittorio Volpi e Domenico Bellantoni e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) rappresentata dal Segretario Generale Franco Siddi, capo delegazione, dal Presidente Roberto Natale, da Fabio Azzolini, Guido Besana, Pier Sandro Devecchi, Luigi Falleri, Enrico Ferri, Marco Gardenghi, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle, Giovanni Rossi, Daniela Stigliano, Domenico Tedeschi e Anna Lucia Visca, assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia, è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti in regime di lavoro autonomo o para-subordinato, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. e che collaborino con testate periodiche edite o trasmesse con qualunque mezzo rappresentate dall’USPI.
Il presente accordo si applica nelle testate periodiche di informazione, comunque non collegate ad aziende che editano quotidiani o società editrici di periodici nazionali, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall’USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelle testate periodiche a diffusione nazionale, comunque non collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit.
Le testate rappresentate dall’Uspi escluse dall’ambito di cui al comma precedente potranno richiedere l’applicazione del presente verbale di accordo. La competenza a decidere, con delibera unanime sull’accoglimento della richiesta, spetta alla Commissione paritetica nazionale di cui all’articolo 13 dell’accordo sul lavoro subordinato stipulato in pari data.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
(CO.CO.CO.)
Le parti, preso atto che ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o
pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, convengono che gli stessi siano sottoposti alla seguente disciplina nel settore dei periodici. Art. 1
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da atto scritto e contenere le seguenti indicazioni:
1) data di inizio della collaborazione;
2) indicazione dei tempi e delle modalità della prestazione richiesta;
3) tipo di prestazione richiesta (articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
4) durata del rapporto di collaborazione, quando essa sia a tempo determinato;
5) specificazione del corrispettivo concordato;
6) dati identificativi del collaboratore e dell’azienda.
Art. 2
Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, che dovrà essere erogato con cadenza mensile, proporzionato alla quantità e qualitàdella sua prestazione e tenendo presente la tabella A) allegata.
Art. 3
Qualora la collaborazione abbia ad oggetto la prestazione di articoli e servizi, gli stessi dovranno essere pubblicati con la firma dell’autore, salvo patto contrario precedentemente concordato. Ogni modifica o integrazione potrà essere apportata soltanto con il consenso dell’autore.
Art. 4
L’azienda provvede all’apertura della posizione previdenziale di ogni collaboratore coordinato e continuativo presso l’Inpgi e al versamento dei relativi contributi di legge, effettuando la trattenuta della quota contributiva a carico del giornalista. Al momento della stipula del contratto il giornalista è tenuto a comunicare all’azienda se risulti assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o se sia pensionato.
Art. 5
In caso di malattia o infortunio il collaboratore coordinato e continuativo dovrà darne immediata comunicazione all’azienda. La malattia e l’infortunio determinano per tutta la loro durata la sospensione del rapporto di collaborazione.

Art. 6
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione della presente disciplina. Il Collegio sarà composto di tre membri, di cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzione di presidente nominato di intesa tra le parti stesse.
Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie. Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza, che ne darà a sua volta comunicazione all’altra parte interessata, contestualmente alla comunicazione al Collegio.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Qualora sia richiesta ad un giornalista, professionista o pubblicista, una prestazione professionale, la stessa dovrà essere retribuita tenendo presente le tariffe definite dalla tabella B) allegata. Ogni compenso dovrà essere erogato entro trenta giorni dalla consegna dell’articolo o del servizio richiesti.
VALIDITÀ E DURATA
Il presente accordo ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed ha durata biennale. Ha decorrenza dal 1° aprile 2010 e avrà validità fino al 31 marzo 2012.
Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.
TABELLA A)
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COORDINATE E CONTINUATIVE
Retribuzione minima annua per i collaboratori coordinati e continuativi
1) Per almeno 2 collaborazioni al mese € 2.200,00
2) Per almeno 4 collaborazioni al mese € 4.400,00
3) Per almeno 8 collaborazioni al mese € 8.700,00
4) Per almeno 14 collaborazioni al mese € 11.800,00

TABELLA B)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
A) Periodici con tiratura oltre 250.000 copie
1) Notizia (o foto) € 33,00
2) Articolo € 171,00
3) Servizio (o servizio fotografico) € 342,00
B) Periodici con tiratura da 100.000 fino a 250.000 copie
1) Notizia (o foto) € 30,00
2) Articolo € 159,00
3) Servizio (o servizio fotografico) € 318,00
C) Periodici con tiratura da 40.000 a 100.000 copie
1) Notizia (o foto) € 29,00
2) Articolo € 148,00
3) Servizio (o servizio fotografico) € 214,00
D) Periodici con tiratura da 10.000 a 40.000 copie
1) Notizia (o foto) € 28,00
2) Articolo € 93,00
3) Servizio (o servizio fotografico) € 122,00
E) Periodici con tiratura fino a 10.000 copie
1) Notizia (o foto) € 25,00
2) Articolo € 60,00
3) Servizio (o servizio fotografico) € 93,00


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