03.07.2007 - IMPORTANTI COMUNICAZIONI DAL FIDUCIARIO INPGI
Cari Colleghi, i giornalisti la riforma delle pensioni ce l’hanno già. Nella sua autonomia, l’Inpgi l’aveva approvata già due anni fa, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti dell’Istituto e garantire prestazioni decenti nel lungo periodo. Dal 24 aprile la riforma è in vigore a ogni effetto, anche se per chi ancora non è in pensione ci sono modifiche (calcolo del rendimento dei contributi, per esempio) che valgono sin dal 1° gennaio 2006, data in cui sarebbe dovuta entrare in vigore la manovra se gli editori non avessero opposto per oltre due anni il loro rifiuto con l’obiettivo di mettere in crisi l’Inpgi. Resta garantito il principio dei diritti acquisiti. Le “colonne portanti” dell’intervento sono due e riguardano il graduale aumento dell’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di anzianità e i criteri di calcolo della pensione. I giornalisti sono fuori dalle eventuali modifiche all’età pensionabile che dovesse introdurre il Governo per la normativa generale. Abbiamo già fatto la nostra parte.
ETA’ ANAGRAFICA PER ACCEDERE
Dal 1° gennaio 2008 l’età per accedere, con almeno 35 anni di contributi, alla pensione di anzianità sale da 57 a 59 anni e sarà elevata, gradualmente, fino a 62 anni nel 2014. Si tratta di un innalzamento meno drastico rispetto alle età previste dalla norma Inps, come da tabella che segue. In base a questa norma, dunque, un giornalista che abbia maturato all’Inpgi, almeno 35 anni di contributi interamente versati (o riscattati, o ricongiunti al nostro Istituto) potrà ricevere l’intera quota di pensione di anzianità dall’Ente secondo la tabella d’età sopraindicata. Il diritto alla pensione di anzianità può anche essere raggiunto con almeno 35 anni di contributi accreditati cumulativamente all’Inpgi e all’Inps (ad esempio, 28 Inpgi e 7 Inps). In tal caso il nostro Istituto corrisponderà, a richiesta del giornalista, la quota di pensione corrispondente ai 28 anni di contributi Inpgi, mentre l’Inps, attenendosi alla norma generale, corrisponderà la sua. Sarà, tuttavia, bene che quanti dovessero venirsi a trovare con due “pacchetti” di contributi all’Inpgi e all’Inps facciano prima (anche con l’aiuto del nostro Istituto) bene i loro conti.
Nel caso di anticipazione dell’età a 57 anni saranno applicati abbattimenti stabili sull’ammontare delle rendita nelle misure indicate nella tabella che segue:
Gli abbattimenti sono stati calcolati con un criterio strettamente matematico, sulla base della durata della vita media. Tutto ciò al fine di rendere possibile che resti uguale, nella previsione statistica, l’impegno finanziario dell’Istituto.Una pensione meno ricca, dunque, ma corrisposta per un numero maggiore di anni, per dare prevedibilmente lo stesso risultato di costo complessivo. Poiché il diritto alla pensione di anzianità, come già visto, può anche essere raggiunto con almeno 35 anni di contributi accreditati cumulativamente all’Inpgi e all’Inps, soprattutto quanto vorranno comunque andare in pensione di anzianità a 57 anni o con un’età inferiore a quella prevista dalla normativa generale dovranno tener conto che l’Inpgi potrà corrispondere solo la quota di pensione relativa ai “suoi” contributi e che in questi casi il pagamento della quota Inps non sarà contemporaneo. Esempio: 28 anni di contribuzione Inpgi e 7 Inps. In tal caso il nostro Istituto corrisponderà, a richiesta del giornalista, la quota di pensione corrispondente ai 28 anni di contributi Inpgi, mentre per la quota Inps (in presenza di differente tabella d’età per l’uscita) il giornalista potrebbe dover attendere i 65 anni per ottenere la pensione supplementare di vecchiaia (pari a 7 anni di contributi Inps). ************ Concludendo questo capitolo è opportuno sottolineare che le nuove norme non riguarderanno coloro che dovessero raggiungere gli attuali requisiti di età e di contribuzione (57 anni di età e 35 anni di contributi) entro il 31/12/2007. Questi colleghi avranno maturato il diritto e potranno quindi richiedere la pensione di anzianità anche in data successiva al 1° gennaio 2008. I PREPENSIONAMENTI DA STATI DI CRISI E’ noto quanto pesano sull’Inpgi i prepensionamenti da stati di crisi. Una spesa aggiuntiva, nel 2006, di 10,995 milioni, per corrispondere a 353 giornalisti la pensione con un anticipo fino a 7 anni rispetto alle norme generali, e con accredito ad ogni iscritto di contributi figurativi fino a 5 anni. Un onere che è tanto più pesante in quanto l’Ente non percepisce nessun contributo per il finanziamento dei prepensionamenti, come del resto non percepisce nulla (contrariamente all’Inps) per corrispondere la cassa integrazione. Tuttavia si è più volte sottolineato che non è possibile prevedere di lasciare la redazioni in crisi (quelle in vera crisi, però) senza difesa, almeno fino a che il legislatore non avrà provveduto a sostituire i prepensionamenti a carico dell’Inpgi con un analogo “paracadute sociale” a carico dello Stato (se ne sta finalmente discutendo concretamente con il Governo). Nel proporre una modifica regolamentare che abbattesse, in misura modesta, l’impegno economico relativo ai prepensionamenti si era tenuto ovviamente conto del fatto che, mentre nel caso illustrato nel capitolo precedente (accesso alla pensione di anzianità) il giornalista potrà scegliere liberamente, la decisione sarebbe invece obbligata a fronte ad uno stato di crisi reale. Alla fine quindi era stata approvata una norma la quale prevede soltanto un abbattimento dello 0,5 per cento della pensione per ogni anno di contribuzione figurativa (per legge massimo 5 anni) eventualmente accreditato. L’abbattimento stabile non potrà superare dunque il 2,5 per cento complessivo e avrà valore solo per i prepensionamenti derivanti da stati di crisi accertati dal Ministero del Lavoro successivamente alla data del 24/4/2007. CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE A partire dall’entrata in vigore della riforma, le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro successivi al 1°gennaio 2006 saranno calcolati in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, senza escludere i periodi meno “ricchi”, come del resto già avveniva per i giornalisti più giovani (al 18 maggio 2007 erano 11.289 pari al 46,95% del totale) i quali entrarono all’Inpgi dopo il luglio 1998. Questo sistema di calcolo parificherà quindi tutti gli iscritti, con lo stesso criterio di determinazione della rendita pensionistica, naturalmente a partire dalla data del 1° gennaio 2006. Resteranno invece in vigore, per tutti, le migliori aliquote di rendimento le quali all’Inpgi partono dal 2,66 per cento, mentre all’Inps iniziano dal 2 per cento. Questa differenza (che sembra modesta, ma non lo è) a parità di retribuzione consente di maturare all’Inpgi, in 30 anni, la stessa pensione che all’Inps si ottiene in ben 40 anni. ************
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno invece calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi di chi aveva maturato i requisiti entro la stessa data.
IL CALCOLO DELLA PENSIONE CHE COSA CAMBIERA’ Per i giornalisti giovani (entrati all’Inpgi dopo il luglio 1998) non cambierà nulla. Infatti il sistema di calcolo della loro pensione, prima e dopo la riforma, sarà identico: e cioè eseguito sulla media di quanto sarà stato versato in tutta la vita lavorativa. I giornalisti di “mezza età” (meno di 15 anni di contributi, non solo Inpgi ma anche, cumulativamente, altri Istituti, al 31/12/1992) fino al 31 dicembre 2005 avranno calcolata la quota di pensione in base ai contributi di tutta la vita lavorativa, escludendo però dal calcolo - in base alle norme generali – i dieci anni meno ricchi. Dal 1° gennaio 2006, invece, la successiva quota di pensione sarà determinata dalla media annua delle retribuzioni di tutta la vita lavorativa, senza alcuna esclusione di periodi meno floridi. E infine, i giornalisti “anziani” (almeno 15 anni di contributi al 31/12/1992), avranno la pensione determinata in tre quote: la prima, corrispondente ai contributi fino al 31/12/92, sarà calcolata - in base alle norme generali - sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (o, se più favorevoli, sui migliori 10). La seconda, dal 1/1/1993 al 31/12/2005, sempre in relazione alle norme generali, sarà desunta sulla media degli ultimi 10 anni, o se più favorevoli, sui 10 anni migliori. E infine la terza, dal 1° gennaio 2006, per effetto della riforma Inpgi sarà riferita alla media delle retribuzioni di tutta la vita lavorativa. Il diritto alla pensione di anzianità può anche essere raggiunto con almeno 35 anni di contributi accreditati cumulativamente all’Inpgi e all’Inps (ad esempio, 28 Inpgi e 7 Inps). In tal caso il nostro Istituto corrisponderà, a richiesta del giornalista, la quota di pensione corrispondente ai 28 anni di contributi Inpgi, mentre l’Inps, attenendosi alla norma generale, corrisponderà la sua. Per di più quella quota pari a 7 anni Inps sarà corrisposta da questo Ente soltanto quando il collega avrà raggiunto i 65 anni, a titolo di pensione supplementare di vecchiaia. Il diritto alla pensione di anzianità può anche essere raggiunto con almeno 35 anni di contributi accreditati cumulativamente all’Inpgi e all’Inps (ad esempio, 28 Inpgi e 7 Inps). In tal caso il nostro Istituto corrisponderà, a richiesta del giornalista, la quota di pensione corrispondente ai 28 anni di contributi Inpgi, mentre l’Inps, attenendosi alla norma generale, corrisponderà la sua. Per di più quella quota pari a 7 anni Inps sarà corrisposta da questo Ente soltanto quando il collega avrà raggiunto i 65 anni, a titolo di pensione supplementare di vecchiaia. Altre novità della riforma riguardano la contribuzione volontaria e il trattamento di disoccupazione.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il calcolo della pensione eseguito prendendo a base i contributi versati in tutta la vita lavorativa, contribuirà anche a risolvere positivamente la sperequazione che fino al 24 aprile 2007 la norma in vigore determinava tra pensione maturata e contributi versati. Il problema era il seguente. Allorché un giornalista cessa un rapporto di lavoro subordinato ha la possibilità di continuare a versare contributi direttamente, scegliendo fra due possibilità:
Essendo la prima ipotesi molto onerosa, tutti coloro che si trovavano in questa situazione optavano per la seconda. Di conseguenza con un costo modesto veniva aumentato un elemento (il numero delle annualità contributive) che sarebbe stato moltiplicato al momento della pensione per la media retributiva individuale, depurata dei periodi meno ricchi. Ne derivava quindi un livello pensionistico che, in questi casi, era ben superiore a quanto era stato versato. La riforma risolve alla radice questo problema. Ci si è comunque posti l’esigenza di consentire agli iscritti che stiano versando (o che vorranno versare in futuro) contributi volontari, di poter scegliere fra varie ipotesi, aumentando il livello dei contributi corrisposti, al fine di ottenere un maggiore rendimento. Tale misura, secondo le condizioni economiche dell’interessato, potrà essere variata all’inizio di ogni anno. L’interessato potrà dunque scegliere se continuare, per quell’anno, a versare la quota minima, oppure aumentare l’impegno, fino al massimo rappresentato dalla media pensionabile individuale che avrà maturato.
TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE Le modifiche approvate hanno tenuto conto dell’esigenza di continuare ad attribuire, a chi ha la sfortuna di rimanere senza lavoro, un sostegno di gran lunga superiore a quello fornito dall’Inps.
Questi trattamenti non sono stati toccati. Per di più, la riforma ha introdotto più favorevoli misure di sostegno per i dipendenti di aziende in crisi, fallite, o in liquidazione i quali, avendo un’età superiore a 40 anni, ed un’anzianità contributiva Inpgi di almeno 10 anni, abbiano la sfortuna di rimanere disoccupati. In questi casi, oltre al trattamento di disoccupazione già in atto, sarà accordato un accredito aggiuntivo di contributi figurativi di 6 mesi per chi abbia un’età compresa tra i 40 e i 55 anni, e di 12 mesi per coloro che abbiano superato i 55 anni. Queste le altre modifiche introdotte dalla riforma in merito alle norme sulla indennità di disoccupazione: · Per coloro che perfezioneranno l’iscrizione all’Inpgi dopo il 24 aprile 2007, l’accesso all’indennità di disoccupazione sarà condizionato ad almeno un biennio di iscrizione, e almeno tre mensilità nel biennio precedente l’insorgere della disoccupazione. · Gli iscritti Inpgi alla data del 24 aprile 2007 non avranno l’obbligo del biennio d’iscrizione Inpgi per accedere al trattamento di disoccupazione. Questo criterio ripristina una norma già in vigore fino al luglio 1994 ed è stato introdotto anche per contenere il fenomeno del praticantato a termine, che tra l’altro favorisce lavoro nero e provoca un preoccupante accumulo di contributi figurativi a carico dei contribuenti. Va sottolineato, comunque, che “biennio di iscrizione” non significa due anni di contributi versati. Si intende, invece, che se un praticante avrà versato il primo contributo mensile il 25 aprile 2007, da quella data si dovrà calcolare il biennio di iscrizione, anche se nei successivi 24 mesi l’interessato avrà avuto dei periodi privi di contributi. In sede di prima applicazione gli Uffici dell’Inpgi si atterranno a queste due regole:
· Calcolo dell’indennità di disoccupazione in relazione all’effettivo periodo lavorato.
La precedente normativa Inpgi prevedeva che nel caso di periodi lavorativi inferiori all’anno, la durata del trattamento di disoccupazione fosse commisurata al numero delle mensilità che risultassero accreditate. Tale meccanismo determinava un’approssimazione elevata tra giorni effettivamente lavorati e giorni di disoccupazione spettanti. Infatti nel caso di un rapporto di lavoro iniziato il 28 gennaio 2005 e terminato il 3 marzo dello stesso anno, accadeva che, a fronte di 35 giorni lavorati, il giornalista aveva invece diritto a tre mesi di disoccupazione (90 giorni) oltre all’accredito dei contributi figurativi per lo stesso periodo. Al fine di eliminare tale evidente discrepanza la nuova norma prevede che dal 25 aprile 2007 l’ammissione al trattamento di disoccupazione sia previsto per le sole giornate lavorate. Con tale criterio si andrà tra l’altro a ridurre anche il numero delle mensilità figurative da accreditare per disoccupazione, che coincideranno anch’esse con le effettive giornate lavorate. · Termine per la richiesta dei ratei di disoccupazione. In base alla vecchia normativa, il giornalista ammesso al trattamento di disoccupazione doveva confermare mensilmente il suo status di disoccupato attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità, sulla base della quale l’Inpgi procedeva alla liquidazione dell’indennità e all’accredito dei contributi figurativi. Dal 25 aprile 2007 la mancata presentazione della dichiarazione entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, comporterà la perdita del diritto a vedersi accreditare dall’Inpgi quella mensilità. COSTO DEL RISCATTO CONTRIBUTIVO Ogni giornalista con almeno 10 anni di contributi versati all’Istituto, può richiedere il riconoscimento presso l’Inpgi (l’operazione è nota come “riscatto”) di periodi contributivi accreditati a suo nome presso l’Inps o presso altre forme di previdenza. Tale operazione non è indispensabile, in quanto quei contributi accreditati presso altri Enti previdenziali darebbero diritto al raggiungimento dell’età pensionabile, ad una quota proporzionale di pensione. La convenienza del riscatto è però rappresentata dal maggior rendimento che quei contributi “riunificati” all’Inpgi potranno dare, grazie alle migliori aliquote di rendimento (2,66% all’Inpgi e 2% all’Inps). Il costo per il giornalista è in genere impegnativo, e cioè pari all’80% della riserva matematica. Prima della riforma tuttavia il regolamento prevedeva che - qualora fosse accertata la natura giornalistica dell’attività svolta in quei periodi dall’interessato - l’onere economico del riscatto fosse ridotto al 20% della riserva matematica. Si trattava di un’operazione che per l’Istituto era molto onerosa, in quanto la percentuale del 20% copriva appena un quarto della durata media del trattamento pensionistico corrispondente. Il costo residuo, quindi, restava a carico dell’Istituto, e quindi della collettività degli iscritti. Per questa considerazione la riforma approvata prevede di modificare tale norma, portando l’onere del riscatto dal 20% all’50% della riserva matematica. La modifica ha valore dal 25 aprile 2007, con le seguenti tre eccezioni:
L’Ufficio di corrispondenza è a disposizione per eventuali quesiti e per il disbrigo di ogni pratica, anche attraverso la proficua collaborazione con gli uffici centrali. Cordialità vivissime Il Fiduciario -Franco Siddi-
Per ogni migliore informazione consultare www.inpgi.it (cliccare su prestazioni e aprire le voci che interessano da prestazioni obbligatorie) scarica o stampa questa circolare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
torna alla prima pagina - elenco notizie |